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Leggi in materia di medicina dello sport
Ultimo aggiornamento Martedì 24 Febbraio 2015 13:28
LEGGI EMANATE IN ITALIA RIVOLTE ALLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE.
- Legge del 28.12.1950 n.1055, prima normativa in materia di tutela sanitaria delle attività sportive
- Legge del 26.10.1971 n.1099 "Tutela sanitaria delle attività sportive". L'articolo 2 prescrive che "la tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio con visite mediche di selezione e di controllo periodico dell'idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico sportive"
- D.M. S. del 5.7.1975 "Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive"
- Circolare esplicativa del Ministero della Salute del 31.1.1983 n.7 relativa al D.M. 18.2.82
- D.M.S. del 28.2.1983 che regola il controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche per soggetti che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non svolgono attività agonistica. La legge del 18.2.82 e successive è la normativa vigente
- D.M. 22.10.1982 "Tutela sanitaria dei giocatori di calcio"
- D.M. 15.9.1983 "Tutela sanitaria dei ciclisti professionisti"
- D.M.S.13.3.1995 riguardante la tutela sanitaria degli atleti professionisti che riguarda i tesserati del settore professionistico delle seguenti federazioni:
- --Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.)
- --Federazione pugilistica italiana (F.P.I.)
-
--Federazione ciclistica italiana (F.C.I.)
-
--Federazione motociclistica italiana (F.M.I.)
-
--Federazione italiana golf (F.I.G.)
-
--Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.)
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D.P.R 9.7.2010 n. 133 concernente "la disciplina del volo da diporto o sportivo" il cui accertamento è affidato
-
D.M. S. del 18.2.1982 "Norme per la tutela delle attività sportive agonistiche" anche ai medici dello sport
-
Circolare el 18.3.1996 n.5004 "Linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione d'idoneità all'attività sportiva agonistica" varata per adottare un comportamento comune a tutte le regioni.
LEGGI PER LA TUTELA DI ATLETI CHE VERSANO IN PARTICOLARE
STATO DI SALUTE
-
Legge 16.3.1987 n. 115 art 8 comma 1 e 2 "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito"
-
D.M. 4.3.1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità sportiva agonistica alle persone handicappate"
Responsabilità dei dirigenti delle società sportive
Ultimo aggiornamento Martedì 24 Febbraio 2015 13:28
RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI DI UNA SOCIETA' SPORTIVA
RICHIESTA DI VISITA PER IDONEITA'
La richiesta di visita medico sportiva per il rilascio del certificato d'idoneità agonistico Iin Italia è obbligatoria (D.M.18.2.1982 e Circ. Ministero Sanità 31.1.1983 n.7) e deve essere formulata su appositi moduli e a firma del Presidente della Società.
Nel modulo il Presidente deve indicare i dati della società compreso il codice di affiliazione alla Federazione, i dati personali dell'atleta e se trattasi di prima visita o di rinnovo d'idoneità.
Spetta al Presidente specificare l'età d'inizio dell'attività agonistica: età che viene per legge stabilita dalla singola Federazione d'appartenenza e, successivamente, approvata dalle Regioni.
E' bene ricordare che dall'età d'inizio prevista e fino al compimento di 18 anni la visita è gratuita, in quanto rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Ciò comporta per il presidente una oggettiva responsabilità in caso di dichiarazione mendace.
VISITA D'IDONEITA' NON EFFETTUATA E SOCIETA' SPROVVISTA DI CERTIFICATO.
Le vigenti normative di legge prevedono che l'atleta che intende praticare o pratica un'attività sportiva agonistica deve effettuare una visita medico sportiva che si conclude, in genere, con il rilascio di un certificato d'idoneità specifico per lo sport o gli sport richiesti.
Nel caso che il soggetto svolge o intende svolgere un' attività sportiva a carattere non agonistico viene rilasciato un certificato d'idoneità sportiva non agonistica generico (cioè senza l'indicazione dello sport praticato).
Ovviamente, tale certificato è utilizzabile per praticare una o più attività sportive non agonistiche.
Ne deriva che per l'atleta iscritto o che intende tesserarsi con una Società Sportiva (Associazione Sportiva Dilettantistica, Circoli sportivi, Enti, ecc.) il certificato d'idoneità agonistica o non agonistica è un OBBLIGO LEGALE.
L'assenza del certificato comporta responsabilità civile e/o assicurativa a carico del Presidente e/o degli amministratori della società.
In particolare, in casi di accidente sul campo di gara ad atleta che pratica uno sport agonistico (infortunio con esiti di invalidità, morte improvvisa,...) senza certificato d'idoneità o con certificato non a norma di legge, la responsabilità civile e penale ricade sul Presidente della Società e su tutti coloro che presumibilmente potevano essere al corrente della situazione (dirigenti della società: consiglieri, segretario, direttore sportivo, allenatore).
Responsabile è anche il medico della società che ha l'obbligo di accertare l'avvenuta effettuazione delle visite previste dalla legge del 18/2/82 e successive.
RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DI UN COMITATO ORGANIZZATORE
La RESPONSABILITA' (civile e penale) nel caso di un soggetto non iscritto ad una società sportiva e che partecipa - a titolo individuale senza certificato o con certificato non a norma di legge - a manifestazione amatoriale (torneo, gara ciclistica o podistica amatoriale, ecc.), nel verificarsi di un incidente, ricade sul Presidente del Comitato Organizzatore, che viene ad assumere gli stessi obblighi di un presidente di una società sportiva.
DECALOGO DI CONSIGLI AL PRESIDENTE ED AI RESPONSABILI DI SOCIETA'
1. Impedire assolutamente l'attività sportiva, sia a gare che ad allenamenti:
- agli iscritti in assenza del certificato d'idoneità previsto obbligatoriamente dalla legge,
- ai riconosciuti non idonei,
- agli atleti temporaneamente sospesi da una struttura di medicina dello sport per un'affezione o per effettuare ulteriori accertamenti clinici e/o strumentali.
2. Controllare la data e la scadenza delle certificazioni.
3. Controllare se sono state effettuate in tempo utile le richieste delle visite
sportive.
3. Controllare la regolarità del certificato che deve recare il codice identificativo
regionale, il timbro e firma del medico dello sport che ha effettuato la visita,
rifiutando certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati dalle vigenti
leggi.
4. Conservare (è obbligatorio!) in apposito archivio le certificazioni d'idoneità dei
propri atleti agonisti tesserati.
5. Controllare per gli sport previsti dalla legge l'avvenuta vaccinazione antitetanica
(L.5.3.1963) e/o l'effettuazione del gruppo sanguigno.
6. Controllare il numero d'iscrizione dello specialista o della struttura privata
presso l'albo regionale se il certificato è stato rilasciato da uno specialista
ovvero da una struttura privata.
7. Controllare che il certificato rilasciato da una struttura privata abbia il timbro di
convalida amministrativa dell'ULSS competente per territorio.
8. Verificare i dati anagrafici dell'atleta.
9. Verificarte l'identificazione dell'atleta.
10.Far effettuare all'atleta l'obbligatoria visita sportiva prima del tesseramento alla
Federazione.
Tutela sanitaria professionisti (calciatori)
Ultimo aggiornamento Martedì 24 Febbraio 2015 13:26
TUTELA SANITARIA DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI
Visita medica generale, comprendente l'anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota, patologica prossima, traumatologica),
Esame obiettivo generale, comprendente
obbligatoriamente le misure antropometriche essenziali (peso e statura), i dati riguardanti l'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo alla valutazione della integrità degli apparati cardiovascolare, respiratorio e locomotore, i dati inerenti all'esame del visus e dell'udito.
Le visite mediche specialistiche alle quali procedere in caso di sospetto clinico.
Nel caso di riferimenti anamnestici, che indichino un possibile rischio per le malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico è tenuto ad illustrare all'atleta, l'opportunità di sottoporsi ad un esame per la ricerca di anticorpi HIV.
Ad ogni visita deve essere praticato un elettrocardiogramma a riposo, mentre solo alla prima visita è prescritta l'effettuazione di un teleradiogramma del torace e di un esame ecocolordoppler cardiaco.
Ogni anno vanno eseguiti un elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo massimale come pure un esame spirografico.
OGNI DUE ANNI si deve ripetere l'esame ecocolordoppler cardiaco.
Gli esami di laboratorio in occasione della prima visita:
esame emocromocitometrico con formula, glicemia, uricemia, transaminasi, sideremia, esame completo delle urine, sierodiagnosi per la lue, PCR, bilirubinemia totale e frazionata, gruppo sanguigno e fattore Rh, azotemia, VES, creatininemia, ferritinemia, HBsAg, HCV, marker dell'epatite (in caso di positività per l'HbsAg), curva glicemica dopo carico di glucosio (solo su fondato sospetto clinico), assetto lipidico, protidemia elettroforetica.
Ogni sei mesi vanno ripetuti tutti gli esami (eccettuati la sierodiagnosi per la lue, il gruppo sanguigno con fattore Rh, l'assetto lipidico e la protidemia elettroforetica) con l'aggiunta della fosfatasi alcalina;
Ogni anno ripetere l'assetto lipidico e la protidemia elettroforetica.
N.B. Ai suddetti esami, in qualsiasi momento, possono essere richiesti, su fondato sospetto clinico, ulteriori accertamenti.
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